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Decisioni su ricorsi - 25 giugno 2002   Bollettino del n. 29/giugno 2002,  pag. 73
 

[doc. web n. 29860]

Reti telematiche ed Internet - Gli indirizzi e-mail conoscibili di fatto non sono "pubblici"

La semplice conoscibilità di fatto di un indirizzo di posta elettronica (non proveniente, quindi, da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) non legittima il titolare del trattamento ad inviare messaggi in assenza del preventivo consenso informato dell'interessato. 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

WpWeb S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dalla WpWeb S.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della medesima società in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l’invio non consensuale di messaggi di posta elettronica.

A tal fine l’interessato aveva chiesto di conoscere l’origine dei propri dati personali e gli estremi identificativi dell’eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute e il risarcimento per l’asserito danno subito.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, WpWeb S.r.l. ha risposto con  nota in data 4 giugno 2002, ribadendo quanto già affermato in una precedente lettera inviata all’interessato e sostenendo:

  • di aver prelevato l’indirizzo di posta elettronica da una pagina Internet;
  • di aver già fornito all’interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;
  • di aver provveduto alla cancellazione della e-mail dell’interessato “fin dal 29 maggio 2002”;
  • di “astenersi per il futuro dal trattare la e-mail o qualsiasi altro eventuale dato personale del sig. Cavazzini”.

Il ricorrente non ha inviato ulteriori memorie o documenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto da una società attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

Nella fattispecie, analogamente a quanto affermato in altre occasioni da questa Autorità (vedi Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39), va rilevato che l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente non risulta provenire da “pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque” contenenti dati che possono essere utilizzati anche in mancanza del consenso informato dell’interessato (art. 12, comma 1, lett. c),
legge n. 675/1996).

La società resistente ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere l’origine dei dati, ma non ha indicato alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio della e-mail promozionale in questione oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall’art. 12 della legge 675/1996, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dall’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La medesima società ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione dei  dati in contestazione ed ha inoltre dichiarato di volersi astenere per il futuro dal trattamento dei dati personali relativi all’interessato, e in particolare dell’indirizzo di posta elettronica, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi degli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

In ordine a tale richiesta va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda l’individuazione del responsabile del trattamento, WpWeb S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta del ricorrente indicandone gli estremi identificativi già nella lettera di risposta all’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675 e per questa parte il ricorso risulta pertanto inammissibile.

Deve essere parimenti dichiarato inammissibile il ricorso anche per quanto concerne l’istanza volta ad ottenere il risarcimento del danno, profilo, quest’ultimo, di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998  per quanto attiene all’origine e al trattamento dei dati;

b) dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda le richieste dell’interessato relative al responsabile del trattamento o volte ad ottenere il risarcimento del danno subito, nei termini in cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico della società WpWeb S.r.l. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE   
antaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 
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